Costituzione della Repubblica Italiana | L8d
1 La Repubblica, i diritti e i doveri dei cittadini, l’organizzazione dello Stato.
Il testo enuncia i principi cardine su cui si fonda la Repubblica Italiana. Viene affermato che l’Italia è “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” e che “la sovranità appartiene al popolo”. Sono riconosciuti e garantiti “i diritti inviolabili dell’uomo” e viene richiesto “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà”. Il principio di uguaglianza è sancito senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, con il compito della Repubblica di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano libertà e eguaglianza. Viene riconosciuto “a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e promosso il decentramento amministrativo, poiché la Repubblica “riconosce e promuove le autonomie locali”. Sono inoltre regolati i rapporti tra Stato e confessioni religiose, con lo Stato e la Chiesa cattolica definiti “ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, mentre tutte le altre confessioni sono “egualmente libere davanti alla legge”. Viene infine menzionata la tutela delle minoranze linguistiche.
2 Principi fondamentali, diritti della persona e relazioni internazionali.
Il testo enuncia i principi cardine dello Stato in materia culturale, giuridica e di politica estera, per poi definire i diritti inviolabili della persona, con particolare riguardo alla libertà personale e all’inviolabilità del domicilio.
Il blocco di testo si apre con i principi fondamentali della Repubblica, che “promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. In ambito internazionale, l’ordinamento si conforma al diritto internazionale, regola la condizione dello straniero e riconosce il “diritto d’asilo” a chi sia impedito nell’esercizio “delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”, escludendo l’estradizione per reati politici. Viene inoltre sancito il “ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” e la disponibilità a “limitazioni di sovranità” necessarie per la pace. Viene infine descritta la bandiera nazionale. La parte successiva si concentra sulle garanzie dei diritti individuali, a cominciare dall’“inviolabilità” della libertà personale, che non può essere limitata se non “per atto motivato dall’autorità giudiziaria” e nei modi previsti dalla legge, punendo “ogni violenza fisica e morale” sulle persone private della libertà. Viene altresì sancita l’inviolabilità del domicilio, dove non sono ammesse “ispezioni o perquisizioni o sequestri” se non secondo quanto stabilito dalla legge.
Riferimenti (10) - (15)
3 Diritti e Doveri dei Cittadini
Libertà personali, garanzie giuridiche e diritti sociali.
Il testo enuncia i principi cardine riguardanti le libertà individuali e collettive. Vengono sancite “la libertà e la segretezza della corrispondenza” e di ogni comunicazione, la “libera circolazione” nel territorio nazionale, il “diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi” e quello di “associarsi liberamente, senza autorizzazione”. Sono garantite la libertà di culto, con la possibilità di “professare liberamente la propria fede religiosa”, e la “libera manifestazione del proprio pensiero”, affermando che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Viene inoltre stabilito che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.
Vengono definite le garanzie giuridiche e i diritti sociali. In ambito penale, si stabilisce che “la responsabilità penale è personale” e che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Sono riconosciuti il diritto di agire in giudizio e quello alla difesa, “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Lo Stato riconosce i “diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e il “dovere e diritto dei genitori” di mantenere e educare i figli. Vengono tutelati la salute, “come fondamentale diritto dell’individuo”, e il lavoro “in tutte le sue forme”. In materia di istruzione, si afferma che “la scuola è aperta a tutti”, che l’istruzione inferiore è “obbligatoria e gratuita” e che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
4 Diritti e Doveri Economici e Sociali nella Costituzione
Principi costituzionali in materia di lavoro, iniziativa economica, proprietà e doveri dei cittadini.
Sommario
Il blocco di testo stabilisce i principi cardine in materia di lavoro, affermando il “diritto ad una retribuzione… sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” e il diritto al riposo e alle ferie. Viene sancita la parità di diritti e retribuzione per la donna lavoratrice e una “speciale adeguata protezione” per la madre, insieme alla tutela del lavoro minorile. Sono garantiti i diritti all’assistenza sociale per gli inabili e alla previdenza per i lavoratori in caso di “infortunio, malattia, invalidita’ e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. L’organizzazione sindacale è libera, con la possibilità di stipulare contratti collettivi vincolanti, e viene riconosciuto il diritto di sciopero. L’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi “in contrasto con l’utilita’ sociale”. La proprietà, sia pubblica che privata, è riconosciuta e garantita, con la legge che ne determina i limiti per “assicurarne la funzione sociale”. Sono previsti obblighi per la proprietà terriera privata per il “razionale sfruttamento del suolo” e sono promosse la cooperazione, l’artigianato e il risparmio. Viene inoltre riconosciuto il diritto dei lavoratori a collaborare “alla gestione delle aziende”. Il testo definisce anche i doveri dei cittadini, tra cui il “sacro dovere” della difesa della Patria, il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo un sistema tributario informato a criteri di progressività, e il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione.
4.0.1 Diritti Politici e di Cittadinanza
Vengono elencati i diritti politici fondamentali: il voto, che è “personale ed eguale, libero e segreto”, il diritto di associarsi liberamente in partiti e di rivolgere petizioni alle Camere. È sancito il diritto di accesso agli uffici pubblici “in condizioni di eguaglianza”, con la Repubblica che promuove “le pari opportunita’ tra donne e uomini”.
5 La funzione legislativa e le prerogative del Parlamento e del Presidente
La procedura legislativa, i poteri delle Camere e le attribuzioni del Capo dello Stato.
Il testo delinea l’esercizio della funzione legislativa, svolta collettivamente dalle due Camere. L’iniziativa delle leggi spetta al Governo, ai parlamentari, ad altri organi e, tramite proposta di “almeno cinquantamila elettori”, anche al popolo. Il percorso di un disegno di legge prevede l’esame in commissione e poi in Assemblea, che lo approva “articolo per articolo e con votazione finale”; sono previsti procedimenti abbreviati per i casi di urgenza. La legge, una volta approvata, viene promulgata dal Presidente della Repubblica, il quale può, con “messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione”. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore, di norma, “il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione”. Il popolo può intervenire direttamente nell’ordinamento attraverso il “referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge”, su richiesta di “cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”, sebbene siano esclusi i referendum “per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto”.
Vengono inoltre regolati i decreti legge, che il Governo può adottare solo “in casi straordinari di necessita’ e d’urgenza” e che devono essere presentati “il giorno stesso per la conversione alle Camere”, perdendo efficacia “sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni”. Tra le altre prerogative parlamentari vi sono la deliberazione dello “stato di guerra”, la concessione di “amnistia e l’indulto” con una maggioranza qualificata, l’autorizzazione “con legge la ratifica dei trattati internazionali” di natura politica e l’approvazione annuale del “bilancio e il rendiconto consuntivo”. Ciascuna Camera ha anche il potere di “disporre inchieste su materie di pubblico interesse” tramite apposite commissioni. Il testo si chiude con le norme sull’elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune, che avviene “per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea”, e sui requisiti per la carica.
Riferimenti minori (70) - Indennità parlamentare; (77) - Limitazioni alla delega legislativa al Governo; (85) - Requisiti e trattamento del Presidente della Repubblica.
6 Principi sull’ordinamento giudiziario e giurisdizionale
L’autorità giudiziaria, il processo e i livelli di governo.
Il testo stabilisce i principi cardine dell’ordinamento giudiziario e del processo, delineando le competenze delle autorità e i diritti delle parti coinvolte. Viene sancito che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”, mentre al Ministro della giustizia spettano “l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Il cuore della trattazione è il “giusto processo”, che si svolge “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” e di cui “la legge ne assicura la ragionevole durata”. Sono elencate le garanzie specifiche per l’imputato nel processo penale, incluso il diritto di essere informato dell’accusa, di preparare la difesa e di “interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”. Si afferma che “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova” e che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”. Viene inoltre riconosciuta la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, che “non può essere esclusa o limitata”. Un tema minore riguarda l’obbligo per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale. Il testo si chiude definendo l’articolazione della Repubblica in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, enti autonomi “con propri statuti, poteri e funzioni”, e menzionando un articolo successivamente abrogato.
Riferimenti Articoli della Costituzione concernenti l’ordinamento giudiziario, il processo e l’organizzazione territoriale della Repubblica.
7 Autonomia, potestà legislative e amministrative di Regioni ed enti locali
Regioni a statuto speciale, ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, autonomia finanziaria e principi di soggiorno dei poteri.
Sommario Il blocco di testo definisce le forme di autonomia speciale per Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, la cui Regione “è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Viene stabilito che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni”, con un elenco dettagliato delle materie di legislazione esclusiva statale, come “politica estera”, “immigrazione”, “difesa e Forze armate” e “moneta”, e delle materie di legislazione concorrente. Si precisa che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. Viene inoltre attribuita autonomia finanziaria a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, che “hanno risorse autonome” e “dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali”, pur nel rispetto “dell’equilibrio dei relativi bilanci”. Sono descritti gli organi di governo regionali, le loro funzioni, il sistema elettorale e le procedure per lo statuto regionale, incluso il referendum. Viene ribadito il principio per cui “la Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni” e sono disciplinati i poteri sostitutivi del Governo e i ricorsi alla Corte costituzionale per conflitti di competenza.
8 Ordinamento Regionale e Locale: disposizioni per la modifica dell’assetto territoriale.
Elenco ufficiale delle Regioni italiane.
Si stabiliscono le procedure per la fusione o la creazione di nuove Regioni, che richiedono “la richiesta di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate” e l’approvazione “con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse”. È prevista anche la possibilità, tramite referendum e legge della Repubblica, di staccare Province e Comuni da una Regione per aggregarli a un’altra. Infine, sono regolati “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie”, su iniziativa dei Comuni, nonché il potere della Regione di “istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”.