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[1]

[1.1-9]

1 Limitazioni della sovranità nazionale

Discussione sulla necessità di limitare la sovranità nazionale

Si tratta di un articolo che propone di limitare l’esame e l’eventuale approvazione alla sola prima parte, a causa della variabilità dei rapporti internazionali “Data la variabilità dei rapporti internazionali, pensa che farne cenno nella Costituzione vorrebbe dire cristallizzare una materia che è di per se stessa mutevole” [7]. Si discute della necessità di affermare il principio dell’autolimitazione della sovranità, poiché le rovine degli ultimi tempi sono dovute alla protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto la propria sovranità “quasi tutte le rovine che si sono verificate in questi ultimi tempi, sono dovute alla protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto, senza limitazioni, la propria sovranità” [10]. Si sottolinea che per arrivare a un lungo periodo di pace tra i popoli, le Nazioni devono assoggettarsi a norme internazionali “Se si vuole veramente arrivare ad un lungo periodo di pace tra i popoli, bisogna invece che le Nazioni si assoggettino a norme internazionali che rappresentino veramente una sanzione” [11]. Si propone di fare una Costituzione moderna che rompa il cerchio di superbia e nazionalismo “Fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l’attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli” [12]. Dossetti rileva che l’onorevole Cevolotto non ha tenuto nel debito conto l’inciso: «a condizioni di reciprocità» “Dossetti, Relatore, rileva che forse l’onorevole Cevolotto non ha tenuto nel debito conto una espressione del suo articolo e cioè l’inciso: «a condizioni di reciprocità» [13]. Mediante questo inciso, si afferma il principio internazionale e si precostituisce un alibi di fronte alle altre nazioni “Mediante questo inciso, mentre da un lato si afferma il principio internazionale così bene illustrato dall’onorevole Corsanego, dall’altro si vuole precostituire nella Costituzione quasi un alibi di fronte alle altre nazioni” [14]. L’articolo si rivela necessario “Quindi, sotto tutti i punti di vista, l’articolo si rivela non solo opportuno, ma addirittura necessario” [15].


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[2.1-17]

2 Rinuncia alla guerra e collaborazione internazionale

La rinuncia alla guerra come strumento di conquista e la collaborazione tra le nazioni.

Si discute di un emendamento alla Costituzione italiana riguardante la rinuncia alla guerra e la collaborazione internazionale. Si presenta la dissidenza di Togliatti rispetto all’opinione dell’onorevole Caristia, in quanto si tratta di un principio che deve essere affermato nella Costituzione per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a un movimento internazionale che cerca di mettere la guerra fuori legge, tendendo a creare un’organizzazione internazionale con forme di sovranità differenti da quelle vigenti “testo citato” [23]. Si sottolinea che il principio della rinuncia alla guerra come strumento di politica offensiva e di conquista deve essere sancito nella Costituzione italiana per un motivo speciale interno, quale opposizione cioè alla guerra che ha rovinato la Nazione “testo citato” [24]. Cevolotto, relatore, dichiara di non insistere nella sua opposizione, tanto più che, data la condizione di reciprocità, l’Italia rinuncerà a una parte della sua sovranità quando anche altre nazioni come l’U.R.S.S. avranno fatto la stessa rinuncia “testo citato” [25]. Si accetta la dizione proposta dall’onorevole Dossetti “testo citato” [26]. Si propone di sostituire la parola «Stato» con la parola «Repubblica» “testo citato” [27]. Dossetti, relatore, dichiara di accettare l’emendamento “testo citato” [28]. Il Presidente Tupini osserva che in sede di coordinamento si potrà decidere sulla collocazione più idonea da dare all’articolo, che dovrebbe essere collegato alla parte relativa alle questioni di diritto internazionale “testo citato” [29]. Si aggiunge il concetto di una eventuale autolimitazione ai fini della collaborazione tra le nazioni “testo citato” [30]. Moro ritiene che quanto propone l’onorevole Presidente sia già implicito nell’articolo dell’onorevole Dossetti “testo citato” [32]. Dossetti, relatore, dichiara di non essere contrario alla proposta del Presidente “testo citato” [33]. Il Presidente Tupini ritiene che, effettivamente, mettendo in primo luogo la difesa della pace, la formula sarebbe più rispondente al concetto da lui espresso “testo citato” [35]. Caristia propone di fondere i due commi dell’articolo “testo citato” [37]. Il Presidente Tupini mette ai voti l’articolo nella seguente formulazione: «La Repubblica rinunzia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace» “testo citato” [39].


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[3.1-5]

3 Considerazioni sulla Costituzione Italiana e il Federalismo

Discussione sull’emendamento presentato dall’onorevole Lussu.

Si tratta dell’emendamento presentato dall’onorevole Lussu, che si riferisce alla necessità di includere espliciti riferimenti alle aspirazioni federaliste nella Costituzione italiana. Si discute della sua mancata approvazione e si osserva che il concetto espresso nell’emendamento trova rispondenza nel Preambolo della Costituzione francese, che stabilisce la disponibilità della Francia a limitare la sua sovranità per la difesa della pace “testo citato” [53]. Si spiega che, a differenza dell’Italia, in Francia non esistono correnti federalistiche, pertanto tale concetto non è stato fissato nella Carta costituzionale “testo citato” [54]. Si sottolinea che l’assenza di un esplicito riferimento nella Costituzione italiana potrebbe dare l’impressione di una mancanza di consenso verso tali aspirazioni “testo citato” [55]. Il Presidente Ruini pone ai voti l’emendamento presentato dall’onorevole Lussu, il quale non viene approvato “testo citato” [56, 57].


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[4.1-8]

4 Interpretazione del concetto di guerra di conquista

“Ecco: vi è come un impegno categorico; e v’è come l’espressione di un dovere morale, insito… Pertini” [98].

Si presenta un’analisi del concetto di guerra di conquista, con particolare riferimento all’articolo Si discute l’incompatibilità di una guerra di conquista con i principi democratici e le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione, “dovendo repugnare ad un popolo che inspira i suoi ordinamenti alle libertà, a tutte le libertà fondamentali consacrate nella Costituzione” [101].

Ci si riferisce alla necessità di sostituire l’espressione “rinuncia” con un termine più appropriato, poiché “il termine «rinuncia» richiama subito l’idea di un diritto o di una facoltà” [102]. “Si rinuncia, difatti, ad una facoltà o si rinuncia ad un diritto” [103]. Si tratta dell’inconciliabilità di una guerra di conquista con i principi di uno Stato democratico, “mi sembra inconcepibile che si possa dire che lo Stato abbia il diritto di intraprendere una guerra di conquista” [104].

Si discute inoltre della possibilità che lo Stato possa comprimere le libertà di un altro popolo anche attraverso mezzi diversi dalla guerra, come “l’esercizio di un protettorato o l’amministrazione di una colonia” [105]. “In tale esercizio possono essere compressi i diritti del popolo amministrato” [105]. “Siamo d’accordo” [99] e “Crispo” [100].


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[5.1-7]

5 Evoluzione del potere sovrano

Trasformazione del ruolo del sovrano nel contesto delle istituzioni democratiche.

Si presenta un quadro storico dell’evoluzione del potere sovrano, evidenziando come i poteri del Capo dello Stato siano stati progressivamente limitati dall’evoluzione delle istituzioni democratiche e dall’influenza della pubblica opinione, espressa attraverso la stampa. “Egli è il Capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune…»” [125]. Il Parlamento, guidato dalla pubblica opinione, limitava i poteri del sovrano, in particolare nei trattati di alleanza e nella dichiarazione di guerra “Il Parlamento, guidato dalla pubblica opinione, che soprattutto si rivelava per mezzo della stampa, limitava i poteri del sovrano nei trattati di alleanza e soprattutto nella dichiarazione di guerra” [126].

Il comando delle forze armate non era assoluto “Il comando di tutte le forze di terra e di mare non era assoluto” [127], ma era esercitato dai Ministri in tempo di pace, sotto il controllo del Parlamento, e dal Capo di Stato Maggiore in tempo di guerra, con una nomina formale da parte del Governo “In tempo di pace era virtualmente esercitato dai Ministri, sotto il controllo del Parlamento; in tempo di guerra il comando effettivo veniva assunto dal Capo di Stato Maggiore, la cui nomina, almeno formalmente, era fatta dal Governo” [128].

Nonostante ciò, il sovrano non era estraneo alla condotta della guerra “Tuttavia il sovrano non restava estraneo alla condotta della guerra” [129], e l’educazione e la cultura ricevute dai principi li rendevano capaci di controllo e, talvolta, di intervento deciso, come durante la grande guerra “L’educazione e la cultura che veniva data ai principi, li rendeva atti ad un’azione di controllo e talvolta, come avvenne nella grande guerra, ad un deciso intervento, come dopo l’episodio di Caporetto” [130]. Si discute quindi della necessità di trasformare questo processo, rifiutando approcci semplicistici come quello proposto dalla Commissione dei settantacinque, che suggeriva di adottare direttamente il modello costituzionale francese “Ora si tratta di trasformare tutto codesto processo, ma non si può approvare il semplicismo, adottato dalla Commissione dei settantacinque, di trasferire nella nostra Costituzione quello che è nella Costituzione francese” [131].


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[6.1-17]

6 Origini e sviluppo del movimento federalista europeo

Dalle dottrine di Mazzini e Cattaneo alla ricostruzione europea.

Si presenta l’organizzazione federalista, nata nell’isola di Ventotene nel giugno 1941 da un gruppo di confinati politici, “Anche a prescindere che esso deriva dalle dottrine di Mazzini e di Cattaneo, resta di fatto che la prima organizzazione federalista è stata creata nell’isola di Ventotene da un gruppo di confinati politici, nel giugno 1941” [269]. Il gruppo, che pubblicò un manifesto-programma, un giornale clandestino, L’Unità europea, e opuscoli sui vari problemi del movimento federalista, “Questi lanciarono un manifesto-programma, fondarono un giornale clandestino: L’Unità europea, e scrissero opuscoli sui vari problemi del movimento federalista” [270], subì pesanti perdite a causa della guerra, “Quasi tutti coloro che facevano parte di questo gruppo sono morti nella lotta per la liberazione” [271].

Si discute del primo congresso del movimento federalista a Milano nel 1943, “Nel breve periodo di libertà che seguì la caduta del regime di Mussolini il movimento federalista tenne il suo primo congresso a Milano il 27-28 agosto 1943” [272], e della sua successiva diffusione in Europa, “Nel frattempo l’idea federalista aveva fatto strada ed era penetrata anche in altre Nazioni” [273]. Dopo la guerra, il movimento tenne congressi a Milano e Firenze, pubblicando il periodico L’Unità europea, “In Italia, dopo la fine della guerra, il movimento federalista tenne un congresso a Milano nel settembre 1945, ed un altro congresso a Firenze nel gennaio 1946, e decise la pubblicazione di un periodico quindicinale: L’Unità europea, che si stampa a Torino” [275].

Ci si riferisce alla distinzione tra federalismo realista e utopistico, “Ora, noi federalisti ci teniamo a distinguere il nostro federalismo, che è un federalismo realista, da un federalismo utopistico” [276], e alla critica di tentativi falliti come la Società delle Nazioni e il movimento unionista di Churchill, “Noi ci teniamo a definirci federalisti realisti, perché la nostra dottrina si basa non su principî astratti ed eterni, ma sopra interessi concreti ed attuali” [278]. L’obiettivo principale è la ricostruzione economica e politica dell’Europa, “E ciò, perché il nostro movimento si basa sulla necessità, sulla urgenza di ricostruire questa vecchia e rissosa Europa, in modo che da essa non partano più le scintille di un incendio che, questa volta, potrebbero divorare tutto l’edificio della civiltà” [279].

Si tratta dell’abolizione delle barriere economiche per favorire la produzione e l’incremento del mercato europeo, “Poi avrebbe la conseguenza di aprire ai singoli paesi non il piccolo mercato nazionale, ma l’intero mercato europeo” [283], “E questo è il lato economico del problema” [285].


[7]

[7.1-16]

7 Prospettive Europee e Federalismo

Un’analisi delle dinamiche geopolitiche e la via per un’Europa unita.

Si presenta un’analisi delle relazioni internazionali, con particolare attenzione al ruolo dell’Europa e delle sue dinamiche interne. Si discute la possibilità di un blocco federalista centro-occidentale europeo, capace di fungere da cuneo tra i blocchi russo e angloamericano “Ma quand’anche ciò non accadesse, noi potremmo realizzare un blocco federalista centro-occidentale europeo, sinceramente democratico e pacifista, omogeneo politicamente e vitale economicamente, che potrebbe esercitare un’utile funzione di pacificazione, e rappresentare come un cuneo interposto fra i due blocchi russo e angloamericano” [293]. Si evidenzia come l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con la sua struttura “Anzitutto l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha una struttura che ricorda molto da vicino quella della Santa Alleanza” [297], non possa garantire la pace tra le potenze maggiori, a differenza di un movimento federalista europeo. Si sottolinea come la tendenza federalista sia implicita nell’evoluzione politica moderna, come dimostrato da paesi come la Svizzera, l’Inghilterra, gli Stati Uniti e la Russia “Bisogna anche pensare che la tendenza federalista sia implicita nel dinamismo della evoluzione politica moderna; infatti, vediamo che forma federale hanno raggiunto gli stati più progrediti politicamente: la Svizzera, con la sua Confederazione, l’Inghilterra col suo Commonwealth; così gli Stati Uniti e la Russia” [301]. Infine, si esprime la speranza che l’Italia, nonostante le difficoltà, possa incarnare la forza vitale di questa politica estera federalista.


[8]

[8.1-15]

8 Principi di pace e cooperazione internazionale

L’auspicio di un futuro diritto internazionale e costume democratico.

Si presenta una discussione sulla necessità di un principio positivo e valevole per il futuro, che superi la condanna astratta delle guerre di conquista. Si discute di un principio caro alla tradizione del partito, sostenuto dai padri e maggiori fin dalla prima guerra mondiale, e a cui si intende rimanere fedeli. Si tratta di un principio non utopistico, che si basa sulla collaborazione e sull’arbitrato internazionale, evitando le posizioni di superiorità che hanno portato a conclusioni amare. Si discute della necessità di codificare che la guerra non debba essere strumento di risoluzione dei conflitti internazionali, in risposta all’essenza della nuova democrazia, sorta dal contributo della guerra partigiana. Si affrontano le obiezioni degli internazionalisti, sostenendo che debba esistere anche la moralità internazionale. Si discute dell’importanza di parlare di ragione in un contesto internazionale di sfiducia e interessi reciproci, evitando di cadere in un donchisciottismo inutile, ma applicando il buon senso di Sancio Pancia. Si affronta il timore di essere considerati profeti disarmati, ricordando i venti anni dominati dai profeti armati, che si sono rivelati basati sulla menzogna. “Noi auspicheremmo che l’Italia desse l’esempio con questo articolo di quel futuro diritto internazionale, e ancor più direi, costume democratico internazionale, che desideriamo possa un giorno reggere un mondo migliore e più giusto” [337]. “Vorremmo vedere nell’articolo 4 incorporato il principio che la Repubblica non ricorrerà alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali” [338]. “È un principio, signori, che a noi di questo settore è molto caro, perché, veramente, risponde a tutta una tradizione del nostro partito” [341]. “Non è, come ci si potrebbe obiettare, un principio utopistico” [344]. “Nella situazione internazionale in cui viviamo, in questo urto di blocchi giganteschi in questo scatenarsi di sfiducia e di interessi reciproci, può essere un nobile compito, per noi italiani, proprio quello di parlare della ragione” [348].


[9]

[9.1-14]

9 Interpretazioni dell’articolo e rinuncia alla guerra

Discussione sull’interpretazione di un articolo e l’impegno alla rinuncia alla guerra.

Si presenta un dibattito sull’interpretazione di un articolo, evidenziando come le forze politiche in contrasto possano generare interpretazioni multiple. “Da quel giorno ad oggi gli esempi sono numerosissimi e provano soltanto che questo articolo darà luogo sempre a tante interpretazioni quante saranno le forze politiche in contrasto fra loro” [402]. Si discute del patto Briand-Kellogg, che fissava un principio generale contro l’uso della guerra come strumento di politica internazionale, “qualunque paese avesse dichiarato la guerra e si fosse valso della guerra come strumento di politica internazionale, sarebbe stato un paese condannato dalla coscienza civile” [403]. Ci si riferisce a discussioni a livello internazionale sulla definizione di “aggressore”, che hanno segnato un capitolo della storia del diritto internazionale, “quelle discussioni formano ormai un capitolo della storia del diritto internazionale, anche se non contengono precise norme di diritto pubblico internazionale, perché il fascismo lo impedì” [404]. Si sottolinea l’importanza di riallacciarsi a una tradizione politica di rinuncia alla guerra, “noi siamo incondizionatamente, e non soltanto in riferimento ad una certa interpretazione politica, per la rinunzia alla guerra” [406]. Si afferma il diritto alla difesa in caso di attacco, ma si ribadisce l’impegno a non attaccare altri popoli, “Se ci attaccheranno ci difenderemo, ma noi abbiamo il fermo proposito di non attaccare mai nessun altro popolo, sia esso un popolo retto con ordinamenti liberali o con altri ordinamenti” [407]. Si esclude l’intervento in conflitti esteri, “Non andremo più in Grecia né per battere Metaxas, né per difendere la libertà della Grecia contro il comunismo, come sostiene l’America” [408]. Infine, si propone di respingere l’imperialismo e l’adesione a blocchi imperialistici, “Io chiedo che sia fatta questa modifica; la quale ne implica una successiva, cioè che noi dobbiamo respingere ogni imperialismo ed ogni adesione a blocchi imperialistici” [409].


[10]

[10.1-14]

10 L’Unità Europea: Un Sogno Condiviso

“Noi al presente vediamo una sola grande organizzazione internazionale, l’O.N.U., che è mondiale, e non consideriamo i problemi a noi più vicini che sono quelli europei” [520].

Si discute dell’importanza dell’unità europea, trascurata a favore di una visione globale. Si propone di inserire un riferimento all’unità europea in un articolo costituzionale, richiamando il sogno di Mazzini e i tentativi precedenti di figure come Kalergi e Briand [524]. Si sottolinea come l’Europa sia ormai unita dal punto di vista economico, politico-militare e ideologico [527]. Si evidenzia il ruolo dei partiti politici nel promuovere l’unità europea, citando esempi come i laburisti inglesi e il M.R.P. francese [529, 530]. Si auspica che l’unità europea possa essere realizzata, con la speranza di inserire un concetto che riconosca l’Europa come una grande patria, al di sopra dello Stato e prima dell’organizzazione mondiale internazionale [526, 532]. Nonostante l’incertezza sul futuro dell’Europa, si ritiene importante inserire questo concetto nella Costituzione [533].


[11]

[11.1-9]

11 Evoluzione di un articolo costituzionale

Trasformazione e finalizzazione di un principio pacifista

Si presenta un articolo costituzionale che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consentendo, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale, che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” [662]. Il testo è stato coordinato da un comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947, come si evince da “Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947: Art. 8” [663]. Successivamente, il 22 dicembre 1947, l’articolo viene spostato e assume il numero 10, comunicato dall’onorevole Ruini a nome del Comitato di coordinamento, “Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l’onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che l’articolo viene spostato ed assume quindi il numero 10” [666]. Il testo definitivo dell’articolo, con il numero 11, “Testo definitivo dell’articolo: ART. 11” [668], ribadisce il principio pacifista e l’impegno verso le organizzazioni internazionali. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” [669].


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